Ricorso dell’Armando Picchi inammissibile, il Tuttocuoio tira un sospiro di sollievo

Il giudice sportivo non ha accolto l’istanza perché non era stata informata la controparte
Può tirare un sospiro di sollievo il Tuttocuoio. L’Armando Picchi nel presentare ricorso relativo alla gara Tuttocuoio-Armando Picchi giocata il 20 novembre 2022 e terminata con il punteggio di 2-1 a favore dei conciari non ha informato la controparte e quindi il reclamo è stato ritenuto inammissibile.
La normativa relativa all’articolo 67 del codice di giustizia sportiva prevede che il ricorso deve essere pronunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, alla segreteria del giudice sportivo e trasmessa opera del ricorrente del alla controparte, entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, alla segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera della ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorrente nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”. L’Armando Picchi in questo caso non ha presentato regolarmente il ricorso, infatti è stato trasmesso il preannuncio a mezzo pec in data 21 novembre 2022 alle 16,11 aggiungendo le motivazioni in data 22 novembre scorso alle 18,16 ma non ha mandato prova di invio alla controparte in particolare è mancata della ricevuta di avvenuta consegna. Il Giudice ha deciso di omologare il risultato maturato sul campo di infliggere al Tuttocuoio un ammenda di 70 euro per aver indicato in distinta calciatore con data di nascita errata e un’altra ammenda di 70 euro per aver consegnato al direttore di gara copia della richiesta della forza pubblica priva dell’attestazione di inoltro.