Azienda speciale, esposto M5S alla Corte dei Conti

17 settembre 2016 | 08:35
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Azienda speciale, esposto M5S alla Corte dei Conti

Dopo l’esposto annunciato della consigliera Aurora Rossi (leggi qui “Reddito non dovuto”, Rossi fa esposto alla Procura), arriva anche quello alla Corte dei Conti, presentato dal movimento Cinque Stelle di Castelfranco. Ad annunciarlo sono i consiglieri Luca Trassinelli e Cristina De Monte.

L’esposto si riferisce al caso dell’Azienda speciale servizi pubblici locali, la società partecipata dal comune di Castelfranco che ha in carico la gestione di alcuni servizi per conto dell’amministrazione. Secondo l’accusa dei Cinque Stelle, lanciata una settimana fa anche dalla consigliera Aurora Rossi della lista “Castelfranco sopra a tutto”, il presidente dell’Azienza speciale avrebbe percepito un reddito non dovuto fra 2010 e 2015: 9mila euro lorde ogni anno, contravvenendo ad una legge del 2010 nella quale si stabiliva che gli incarichi di presidente e consiglieri nella Aziende speciali dovevano avere carattere esclusivamente onorifico, vale a dire senza prevedere alcun compenso salvo eventuali rimborsi spese.
“La questione è semplicemente questa – spiegano infatti i due consiglieri -: sembrerebbe che il presidente dell’Azienda speciale abbia preso dei compensi per la propria carica anche se una legge del 2010 lo vieterebbe. La legge in questione (articolo 6, comma 2, del decreto legge 78 del 31 maggio 2010) prevedrebbe solo che la carica sia ‘onorifica’. Ma c’è anche un altro fatto inquietante legato all’eventuale violazione della suddetta legge: la stessa norma, infatti, precederebbe la ‘nullità’ di tutti gli atti. Risultano difficilmente calcolabili le conseguenze che potrebbero esserci da una eventuale nullità degli atti fatti dai vertici della Azienda speciale per così tanti anni. Per questo abbiamo pensato di far accertare i fatti, per capire se le somme concesse fossero dovute o meno, rivolgendosi alla Corte dei Conti. L’articolo della legge avrebbe disposto che: ‘A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 300 del 1999 e dal decreto legislativo 165 del 2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali e assistenziali nazionali , alle onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”.