Cuoio, pelle e pelliccia: un decreto legislativo disciplinerà l’utilizzo del termine
La volontà è di tutelare la conceria italiana e i consumatori
“Il Governo approverà, nel prossimo consiglio dei ministri, un decreto legislativo in recepimento della legge europea 2018 che prevede nuove disposizioni per l’utilizzo dei termini ‘cuoio’, ‘pelle’ e ‘pelliccia’ a tutela della conceria italiana e dei consumatori che avranno così certezza circa la reale composizione dei materiali utilizzati”. Lo ha detto ieri 4 febbraio la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani, invitata a Sanremo per un dibattito su moda e Made in Italy.
Con lei anche l’amministratore delegato di UnicFulvia Bacchi. “L’industria conciaria italiana – ha detto Morani – è la migliore del mondo per la qualità dei prodotti ma è, purtroppo, in sofferenza per diversi fattori che riguardano soprattutto la crisi del settore calzaturiero e automotive e dei consumi in generale”.
Di qui la decisione di recepire quella legge del 2018, con un po’ di ritardo rispetto ai 12 mesi previsti nella legge stessa. “Un provvedimento importante e atteso da tempo dalle nostre imprese conciarie – lo ha infatti definito Morani – che subiscono anche una concorrenza straniera sleale e ingannevole che produce danni al nostro Made in Italy e alla nostra economia”.
In che termini il Conte Bis recepirà quella legge è da vedere. Quel che è certo, però, è il testo: “Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l’utilizzo dei termini ‘cuoio’, ‘pelle’ e ‘pelliccia’ e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell’Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro 40 giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto”.
Precisando che “Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure”.