Misericordia di Montecalvoli, la sede non si allarga: bocciato il ricorso al Tar

Il Comune aveva detto no, ma aprendo a un dialogo
Nessun ampliamento possibile per la sede della confraternita della Misericordia di Montecalvoli di Santa Maria a Monte. Questa in sintesi la decisione del Tar di Firenze che ha respinto il ricorso dell’associazione che aveva impugnato il diniego comunale del 2020.
L’edificio che si voleva modificare anche secondo i giudici ricade tra quelli definiti dal regolamento comunale “di valore testimoniale”. In pratica, secondo quanto emerso dal procedimento giudiziario, il regolatore comunale ha inteso tutelare, limitando le categorie di intervento ammissibili, gli edifici di interesse storico e testimoniale esistenti nel territorio urbano, indipendentemente dalla destinazione urbanistica di zona: si tratta, come detto, di una tutela che non riguarda i soli nuclei storici e che interessa anche le aree di più recente formazione, al cui interno siano rinvenibili significative testimonianze del passato. Ne discende che gli unici interventi ammessi sull’immobile di proprietà della Misericordia sono quelli di natura conservativa, e non ampliativi. Si legge infatti nella sentenza pubblicata oggi 23 maggio: “In ogni caso, la parte normativa del regolamento urbanistico è chiara nell’identificare edifici sottoposti a tutela sotto il profilo degli interventi e trasformazioni ammissibili, e questo sia in territorio rurale, sia in territorio urbano, ivi comprese le zone con destinazione a servizi di interesse collettivo, con la differenza che solo quelli ricadenti in ambito rurale ricevono una schedatura e numerazione individuali”. Il Comune di Santa Maria a Monte, inoltre, aveva lasciato aperta in sede di diniego una porta per negoziare ma invece di controproposte sarebbe arrivata direttamente la causa al Tar.
I fatti
La Confraternita della Misericordia di Montecalvoli svolge la propria attività nei settori del trasporto e suffragio dei defunti, dei servizi socio-sanitari e del volontariato, anche in convenzione con le corrispondenti strutture pubbliche. Il 6 agosto 2020 aveva chiesto all’amministrazione comunale il rilascio di un permesso di costruire convenzionato per l’ampliamento della propria sede, necessario per fare fronte alla crescente domanda di prestazioni. Con una nota del 5 novembre 2020, il Comune aveva trasmesso il preavviso di diniego. Erano poi seguite le osservazioni della Misericordia, le quali non hanno tuttavia modificato le sorti del procedimento: con provvedimento del 10 dicembre 2021, il permesso è stato infatti negato sulla base delle medesime ragioni ostative già comunicate nel preavviso di diniego e consistenti nella contrarietà dell’intervento delle norme di attuazione del regolamento urbanistico comunale, nella mancata previsione degli spazi a parcheggio da destinare all’utenza, nella impossibilità di fare luogo alla variante urbanistica semplificata chiesta dall’odierna ricorrente, nell’incompatibilità dell’intervento stesso con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio esistente, nella mancata corrispondenza fra il progetto e la proposta di utilizzo dei locali formulata nella bozza di convenzione predisposta dalla richiedente. Provvedimento impugnato al Tar che però ha dato torto alla Misericordia e ragione al Comune. L’associazione è stata condannata a pagare anche 4mila euro di spese processuali.