Fertilizzanti dai fanghi delle concerie, il Tar dà ragione a Cuoiodepur: potrà produrre “pellicino integrato”

La Regione Toscana aveva sospeso le attività del consorzio in merito e imposto alcune modifiche in sede di rinnovo dell’Aia
Fertilizzanti dai fanghi delle concerie, il consorzio Cuoiodepur vince la battaglia giudiziaria al Tar contro la Regione Toscana e potrà produrre il cosiddetto “pellicino integrato”. La Regione Toscana aveva sospeso le attività del consorzio in merito alla produzione del cosiddetto “pellicino integrato” e imposto alcune modifiche in sede di rinnovo dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale). Ma i giudici amministrativi hanno accolto nel merito il ricorso del consorzio a annullato gli atti impugnati. Con la sentenza pubblicata il 14 aprile scorso il Tar di Firenze ha così chiuso il primo grado di giudizio del contenzioso che era iniziato due anni fa.
La Regione Toscana, sulla base di intervenute novità normative e di un sopralluogo di Arpat del giugno 2018, aveva avviato un procedimento di riesame parziale dell’Aia rilasciata al consorzio Cuoiodepur dalla Provincia di Pisa nel 2012, richiedendo al gestore l’invio di documentazione di aggiornamento sulle caratteristiche del fango impiegato, sulla sua qualità proteica e sulle attuali e pregresse modalità di fabbricazione dei fertilizzanti prodotti. L’avviato procedimento di revisione dell’Aia si era concluso con un provvedimento regionale del 2021 che consentiva di proseguire la produzione del fertilizzante secondo il titolo originario fino alla scadenza dello stesso, ma ponendo condizioni per il rinnovo dell’autorizzazione dopo la sua scadenza.
La causa
Le prescrizioni impartite con il decreto dirigenziale nel 2022 dalla Regione trovano fondamento nelle valutazioni espresse da Arpat in un articolato parere datato esaminato e fatto proprio dalla Conferenza di servizi avente ad oggetto l’istanza della ricorrente di rinnovo dell’Aia per la produzione del fertilizzante “pellicino integrato”. Il nodo era riferito alle normative da applicare e al’origine del fertilizzante che non doveva presentare rischi. L’esame del parere di Arpat evidenziava tuttavia come le questioni di merito, poste a base del provvedimento, risultassero oggetto più di dubbi che di accertamenti con un qualche grado di determinazione. Si legge che “le uniche perplessità riguardano i requisiti del prodotto e le conseguenze per l’ambiente, ciò a seguito del monitoraggio analitico del pellicino Integrato e dei suoi componenti”; si aggiungeva però che gli esiti del monitoraggio erano “in corso di valutazione” e che sarebbero “emerse alcune criticità”. Per il Tar si tratta di accertamenti non portati a termine e in corso di svolgimento o almeno di valutazione, dai quali sono emerse criticità, che comunque hanno portato, in luogo dell’esito definitivo degli accertamenti delle criticità, alla immediata adozione di provvedimenti. Peraltro la presenza di inquinanti in concentrazione superiore ai limiti di legge per il Tar era frutto di un percorso interpretativo non del tutto netto, parlando il parere di “vuoto normativo”, ammettendo quindi che la legge non indica “limiti specifici per determinati inquinanti nella disciplina dei fertilizzanti” e rilevando che “la giurisprudenza degli ultimi anni ha richiamato l’obbligo del rispetto della normativa delle bonifiche. Per cui i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di Cuoiodepur.
La sentenza
Si legge infatti in sentenza. “La censura che rinviene nel parere un significativo tasso di perplessità appare al collegio convincente, mancando elementi dotati di sufficiente certezza sia in fatto (valutazioni in corso) che di diritto (applicazione di valori soglia che si ammette non essere posti dalla legge ma ricavati da lettura di sentenze della cassazione penale). Ma anche le censure di merito, mosse da parte ricorrente avverso il diniego di rinnovo Aia, appaiono fondate, alla luce delle considerazioni che seguono. Il riferimento è alla circostanza fattuale che nella produzione del pellicino integrato sarebbero stati all’attualità impiegati fanghi non di derivazione conciaria bensì derivanti dal sistema di depurazione delle acque in tal modo incompatibili con la produzione del fertilizzante. La questione è stata oggetto di ampia trattazione, anche dal Tribunale penale di Pisa nel 2021, che ha evidenziato che non vi è sostanziale difformità tra fanghi proteici del ciclo fondiario e fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane; infatti la stessa Arpat, nel richiamato parere del 3 agosto 2022, afferma che non si nutrono dubbi sulla natura proteica del fango conciario di Cuoiodepur, che risulta composto per il 99% da fanghi derivanti dalla depurazione di reflui conciari”. La Regione, e la stessa Arpat nel parere citato, ammette che non vi sono per gli inquinati presi in esame parametri espressi di legge, ma ritiene che si possa far riferimento alla tabella che fissa i valori di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare. Si fa riferimento ai siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale.
Le conclusioni
Pertanto il Tar conclude: “Si tratta di parametri di riferimento che appaiono invero essere riferiti a situazioni ben diverse dalla produzione di fertilizzanti. La Regione fonda l’applicabilità di detti parametri su alcune pronunce della Cassazione penale; ma la giurisprudenza citata si riferisce allo smaltimento di fanghi di depurazione nella forma dello spandimento agricolo; nel caso di specie non siamo affatto in presenza dello spandimento dei fanghi di cui trattasi su terreni agricolo, bensì della produzione di un componente che, assieme ad altri, darà luogo al confezionamento di un fertilizzante. Alla luce di ciò non appare convincente che, in assenza di parametri legali, si possano applicare i valori riferiti a fattispecie così lontane e diverse da quelle in esame. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le ulteriori censure, il collegio ritiene vi siano fondati motivi per accogliere i motivi aggiunti”. Queste le decisioni di primo grado.