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Cronaca
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Rifiuti pericolosi nel cantiere, il Comune ordina la rimozione ma per il Tar la verifica non spetta al costruttore

21 marzo 2023 | 18:38
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Rifiuti pericolosi nel cantiere, il Comune ordina la rimozione ma per il Tar la verifica non spetta al costruttore

E annulla due ordinanze del sindaco. Ma sottolinea anche l’ambiguità della modalità di controllo e di autorizzazione

Annullati due provvedimenti sindacali del Comune di Pontedera dal Tar di Firenze che ha accolto in toto i ricorsi di Asso costruzioni srl. Una vicenda che si intreccio con le vicende Keu e con Lerose, uno degli indagati principali del processo della Dda fiorentina. La società Asso costruzioni è intervenuta in un cantiere successivamente alla realizzazione delle urbanizzazioni, tra ottobre 2016 e febbraio 2017, per la stesura del materiale di riempimento di talune aree e di quello della pista di cantiere (cosiddetto di arrocco).

In particolare, nell’ambito dei lavori eseguiti sull’area in questione, sono state conferite terre e rocce da scavo per rialzare di circa un metro la quota dell’area dei lotti edificabili al fine della messa in sicurezza idraulica; mentre sono stati utilizzati dei materiali aggregati riciclati da trattamento di residui industriali, per la realizzazione di una pista di cantiere avente la finalità del tutto provvisoria di consentire il transito dei numerosi mezzi pesanti, preservando da eventuali danneggiamenti la viabilità definitiva già realizzata. Nell’ambito delle normali campagne di controllo dell’Arpat, nel febbraio del 2017, su alcuni dei materiali destinati all’innalzamento definitivo delle quote del preesistente piano campagna, sono state individuate delle sostanze inquinanti (in particolare idrocarburi). Successivi approfondimenti hanno evidenziato incompatibilità molto più gravi nei materiali introdotti per la realizzazione della pista di cantiere. I ricorsi di cui in epigrafe riguardano unicamente la pista di cantiere, per la cui realizzazione in particolare è stato utilizzato il Keu, risultato contaminato da Cromo.

Il Keu è un derivato del trattamento dei fanghi da concia di pellami, “sottoprodotto – materia prima seconda” (ex art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006; d.m. 5.2.1998), lecito se corrispondente ai parametri di legge; tuttavia nella fattispecie il Keu proveniente dall’impianto di trattamento e riciclaggio di Pontedera di proprietà della Lerose srl, sebbene accompagnato da regolari certificati e dopo essere stato collocato (per centinaia di migliaia di tonnellate) in decine di cantieri, pubblici e privati, si era poi rivelato contaminato. Il Comune di Pontedera quindi ha ordinato ad Asso costruzioni di effettuare i lavori di rimozione dei rifiuti con inizio non oltre il 5 settembre 2022 e termine non oltre il 4 ottobre 2022, lasciando fermo il termine finale del 22 luglio 2023. A quel punto Asso costruzioni ricorre al Tar che molto chiaramente spiega che non spettava alla società alcuna verifica e che non era tenuta a conoscere se il materiale utilizzato fosse contaminato e che anzi all’inizio risultava regolare salvo poi risultare non regolare. Una sentenza che va ben al di là dell’oggetto del contenzioso e che getta luce su un vulnus normativo e procedurale relativo a controlli e certificazioni e quindi autorizzazioni in materia di rifiuti speciali sottolineato anche da relazioni parlamentari di almeno due commissioni di inchiesta.

Si legge infatti in sentenza: “Infatti, non sembra che alla Asso Costruzioni possa essere mosso alcun rimprovero circa l’utilizzo del Keu in questione, il quale, si è detto, proveniva dall’impianto di trattamento e riciclaggio della società Lerose, come accertato dalla perizia sulla base dei documenti di trasporto. Tale materiale, si legge nella medesima perizia risulta essere stato certificato in partenza compatibile con la qualità dei test di cessione richiesti da parte attrice (Green Park) per tutti i materiali in ingresso in cantiere, le analisi delle prove effettuate da Arpat sul materiale in situ hanno però dato risultati completamente diversi e totalmente non compatibili con la sua permanenza in un’area a destinazione residenziale”.

Concludono i giudici amministrativi: “La ricorrente ha anche depositato in giudizio il certificato di marcatura Ce del materiale, attestante l’idoneità all’impiego dello stesso e le relative prove di laboratorio. Solo in seguito alle indagini dell’Arpat il Keu è risultato, per motivi allo stato ignoti, non corrispondente allo standard di produzione. Per cui è chiaro come la Asso costruzioni abbia riposto un legittimo affidamento sulla veridicità e sull’esattezza delle certificazioni; ipotizzare come doveroso qualsiasi ulteriore onere di verifica travalicherebbe l’ordinaria diligenza richiesta nella fattispecie alla società ricorrente, la quale ha utilizzato un prodotto, fino a prova contraria, lecito e liberamente circolante sul mercato, senza poter immaginare che lo stesso costituisse in realtà un rifiuto in quanto non rispondente a determinati parametri chimici e normativi. In conclusione, il ricorso della Asso costruzioni deve essere accolto, disponendo l’annullamento delle ordinanze impugnate per tale assorbente motivo, afferente alla mancanza dell’elemento soggettivo della colpa necessario per poter configurare una responsabilità”. La politica deve fornire risposte legislative, sia a livello nazionale sia a livello regionale, a seconda dei rispettivi ambiti di intervento. Altrimenti si verificheranno sempre situazioni anomale e dubbiose. E visto che fondamentalmente si parla di ambiente e salute non è possibile restare a guardare.