“Quel pitbull è pericoloso”, il sindaco firma l’ordinanza: “Non può uscire senza museruola e guinzaglio”

Il provvedimento assunto dopo la nota dell’Asl che ha indicato il cane come aggressivo
Quel cane, qualora venga condotto in un luogo pubblico, deve indossare la museruola e essere tenuto a guinzaglio. Inoltre deve essere coperto da polizza assicurativa per eventuali danni a terzi.
E’ quanto disposto dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, al proprietario di un cane di razza pitbull, maschio, di circa un anno, munito di microchip, appartenente ad una famiglia che abita in una traversa di via Fiorentina ad un centinaio di metri dal confine con Santa Croce sull’Arno. La proposta per l’emissione dell’ordinanza sindacale è stata formulata con nota del 27 gennaio dell’Azienda Usl Toscana Centro che, a seguito di valutazione sul comportamento aggressivo dell’animale, ha riscontrato un rischio elevato per l’incolumità pubblica iscrivendolo nell’apposito registro di cui all’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013.
Sulla base della relazione del competente servizio veterinario, il primo cittadino, in qualità di ufficiale di Governo, ha quindi emesso la relativa ordinanza al fine di prevenire pericoli che possono minacciare la salute pubblica. Al proprietario del cane aggressivo sono stati concessi 7 giorni di tempo decorrenti dalla notifica del provvedimento per ottemperare a quanto impostogli. In particolare il cane dovrà essere condotto in luogo pubblico solo ed esclusivamente indossando la museruola, e con un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo. Dovrà inoltre stipulata una polizza assicurativa per gli eventuali danni che può arrecare alle persone, copia della quale dovrà prenderne visione l’ufficio Ambiente del Comune. Anche in ambito privato dovranno essere attuate tutte le misure mirate ad evitare morsicature alle persone e agli altri animali, si legge sempre nel provvedimento amministrativo citato, che affida al proprietario anche l’onere di dare immediata comunicazione al Comune dell’eventuale sussistenza delle circostanze di divieto di detenzione definite dall’ordinanza del ministero della Salute 6 agosto 2013. Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nell’ordinanza sindacale in questione comporta a carico del proprietario una sanzione di 500 euro nonché la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.