Società vince maxi gara per la raccolta dei rifiuti in Campania ma il Tar la estromette: “Dichiarazioni non veritiere”

La ditta operante nel comprensorio del Cuoio avrebbe prodotto documentazione non completa. I giudici accolgono il ricorso della seconda in graduatoria
Società toscana, a capo di un raggruppamento temporaneo di imprese, prima vince una maxi gara d’appalto in Campania per la raccolta dei rifiuti poi viene estromessa dal Tar per aver fornito informazioni non veritiere e incomplete.
Una strana e misteriosa storia quella alla base della sentenza dei giudici amministrativi di Napoli dei giorni scorsi che hanno dichiarato il subentro della seconda classificata nella gara d’appalto per il servizio di raccolta integrata di rifiuti di un Comune campano, da 35 milioni di euro. A marzo scorso la ditta toscana era risultata vincente e quindi aggiudicataria della gara milionaria ma la seconda classificata decide di impugnare al Tar tale decisione perché riteneva ci fossero alcune anomalie gravi. E in effetti leggendo la sentenza c’erano eccome.
La ditta toscana per partecipare alla gara aveva prodotto documenti nei quali dichiarava di aver svolto attività simili per Comuni toscani superiori ai 50mila abitanti, tra cui Pisa, nei tre anni precedenti al bando di gara. Ma i giudici del Tar durante il processo hanno appurato altro.
La ditta ricorrente affermava che, contrariamente a quanto assunto dalle amministrazioni, la società che si era aggiudicata l’appalto non aveva svolto il servizio di spazzamento né manuale né meccanizzato nel Comune di Pisa, che invece è stato svolto da altra società come dimostrato sia dalla relazione di accompagno al Pef adottata dal Comune di Pisa, sia dalla recente documentazione acquisita sempre dalla ricorrente a valle di una formale istanza di accesso ai documenti inoltrata proprio al Comune di Pisa.
Si legge in sentenza: “In realtà il requisito, con riferimento al Comune di Pisa, è inesistente, per le seguenti ragioni. Questo solo basterebbe ad escludere il raggruppamento temporaneo di imprese di cui la società è capofila, posto che la mancata dimostrazione del requisito tramite i documenti ufficiali di gara equivale a mancanza del requisito. In secondo luogo, va rilevato che la prova dello svolgimento di tale servizio non è stata fornita neppure in altro modo, anzi, i documenti prodotti dimostrano che la società non ha svolto, per il Comune di Pisa, alcun servizio comparabile a quello richiesto dal disciplinare. Una semplice scheda blu, con un elenco di Comuni toscani (tra essi tutti quelli del comprensorio del Cuoio, ndr) in parte diverso da quello di cui alla suindicata attestazione, tra cui compare il Comune di Pisa, al quale sarebbe riferito un generico servizi integrati di igiene urbana con modalità porta a port”, per due soli anni“.
“Orbene, tale scheda – prosegue la sentenza – prodotta anche dalla società e alla quale fa, presumibilmente, riferimento la stazione unica appaltante è del tutto inidonea ai fini della comprova del requisito in quanto priva di intestazione (può essere riferita a qualunque azienda appaltatrice), non riporta numeri di cig, non riporta una data certa, e in ogni caso, dimostra esattamente l’opposto, perché gli anni ivi indicati sono solo due (2019 e 2020). Peraltro, i numeri bassissimi del fatturato riferibile a Pisa rendono inverosimile, prima facie, che la società vi abbia svolto un servizio analogo a quello richiesto dal Comune campano e oggetto della gara (almeno la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, la raccolta differenziata e lo spazzamento manuale e meccanizzato)”.
I giudici poi analizzando le fatture hanno poi stabilito che i chiarimenti forniti dalla ditta siano del tutto inattendibili. Da tutto ciò l’esclusione dalla gara e l’ordine di subentro della ditta che ha fatto ricorso al Tar per false dichiarazioni. Uno dei motivi di ricorso che si riferiva a un procedimento penale di uno degli amministratori è stato invece respinto perché i fatti a cui si riferisce il procedimento penale sono antecedenti e l’amministratore si è dimesso nel 2019.