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Cronaca
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Rifiuti domestici nel cestino pubblico, multata. Ma il tribunale annulla l’ingiunzione

14 ottobre 2022 | 12:54
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Rifiuti domestici nel cestino pubblico, multata. Ma il tribunale annulla l’ingiunzione

Una busta da lettere con il suo nome sopra non basta a ritenerla responsabile dell’abbandono

Multata per aver buttato un sacco contenente rifiuti organici in un cestino comunale nei pressi della sua abitazione, una anziana signora di Santa Croce sull’Arno vince la causa in Tribunale: non c’erano prove sufficienti per poter affermare oltre ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità diretta, perché nessuno l’aveva vista in realtà commettere l’illecito.

Il singolare caso finito sul tavolo del giudice Alessia De Durante del Tribunale di Pisa riguarda un fatto avvenuto il 19 febbraio del 2019, quando i volontari di un’associazione di vigilanza ambientale che si occupava anche del controllo dei cestini comunali redige un verbale di ricognizione indicando nell’anziana donna la responsabile della violazione dell’ordinanza dirigenziale sulla raccolta differenziata e, a riprova dell’ipotizzata violazione, allega una busta da lettera indirizzata alla signora. A quel punto la polizia municipale ha irrogato una sanzione di 160 euro alla donna che ha deciso di impugnare la multa in Tribunale.

E il giudice le ha dato ragione. Nella sentenza pubblicata il 12 ottobre scorso si legge la ricostruzione dei fatti. La signora ha contestato la legittimità dell’ordinanza ingiunzione, in quanto in essa la riconducibilità della condotta sanzionata alla resistente era basata esclusivamente sul ritrovamento in un cestino pubblico di un sacco di nylon per la maggior parte composto da foglie di alberi, ove all’interno si trovava anche documentazione riferibile alla ricorrente, e nello specifico una singola busta postale, senza contenuto, con indicazione del mittente identificato nel Comune di Santa Croce sull’Arno e destinatario nella ricorrente.

Una busta che, per esempio, poteva non essere mai stata ricevuta o essere volata via in chissà quale giardino per finire raccolta tra le foglie spazzate e ingiustamente conferite.

L’amministrazione convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto della impugnazione, rilevando che l’opponente non aveva allegato alcun elemento utile alla identificazione dell’autore dell’illecito, che ben poteva identificarsi con la medesima, pure in età avanzata, in quanto il sacchetto dei rifiuti era stato rinvenuto nei pressi della sua abitazione. Da queste risultanze la sentenza: “Deve ritenersi che l’opposizione meriti accoglimento. Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi certa la riconducibilità della condotta sanzionata alla ricorrente che non è stata vista nell’atto di apporre rifiuti non differenziati in un cestino pubblico, né altrimenti ricondotta al fatto, se non a mezzo del ritrovamento di un documento cartaceo nell’immondizia, alla medesima indirizzato.

Tale elemento, di per sé, non determina con sufficiente grado di probabilità la riconducibilità della condotta alla persona della ricorrente. Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: annulla l’ordinanza ingiunzione e compensa integralmente le spese di lite”. Questa la decisione del Tribunale di Pisa.