Troppo rumore negli orari del riposo, il Tar obbliga Conad a fare più attenzione



Aveva impugnato sia i provvedimenti comunali che gli atti di Arpat ma i giudici le hanno dato torto, condannandola anche a 2500 euro di spese di lite
Il magazzino Conad di Montopoli Valdarno di via provinciale Romanina, dovrà fare attenzione a non far rumore quando i camion caricano e scaricano la merce. Alcuni cittadini infatti si erano lamentati del troppo rumore in orari di riposo e l’Arpat, dopo aver effettuato rilievi acustici, aveva sanzionato il Comune che nel 2018 a sua volta aveva ordinato alla società la messa in opera di azioni positive volte a diminuire la pressione sonora indotta dai veicoli sostanti, con motore acceso o altre apparecchiature di sussidio e accessorie, in attesa di recarsi all’interno del complesso logistico per le operazioni di carico o scarico della merce e “esecuzione di opere di contenimento o isolamento degli impianti fissi e mobili qualificabili come sorgenti sonore, tutto allo scopo di far rientrare le emissioni acustiche dell’attività nel suo complesso nei limiti della normativa vigente”.
La Conad aveva impugnato al Tar sia i provvedimenti comunali sia gli atti di Arpat ma i giudici le hanno dato torto condannandola anche a 2500 euro di spese di lite. Il Comune stesso, dopo la protesta dei residenti, il 2 luglio 2018 aveva richiesto ad Arpat di effettuare i rilievi sul sito in questione al fine di accertare “l’eventuale superamento dei limiti di emissione esistenti nell’area di emissione, classificata dal Pcca come zona V e in quella di ricezione, classificata dal Pcca come zona IV” e gli accertamenti Arpat evidenziavano che “il livello differenziale di immissione notturno, risultato pari a 7,2 dB a finestra aperta, supera il limite previsto dalla normativa vigente (3 dB)”.
Sempre l’amministrazione comunale aveva altresì evidenziato che la Conad non aveva presentato il piano aziendale di risanamento acustico, come avrebbe dovuto entro sei mesi dall’approvazione del Pcca (Piano comunale di classificazione acustica) avvenuta in data 18 marzo 2005. Ora la decisione del Tar di Firenze sulla controversia. Scrivono i giudici in sentenza: “Non risulta sussistere una violazione del principio di proporzionalità (di cui al quarto motivo), giacché l’atto gravato non pare essere incongruo rispetto alla tematica affrontata”, limitandosi a imporre “la messa in opera di azioni positive volte a diminuire la pressione sonora indotta dai veicoli sostanti, con motore acceso o altre apparecchiature di sussidio e accessorie”, nonché “l’esecuzione di opere di contenimento o isolamento degli impianti fissi e mobili qualificabili come sorgenti sonore”, allo scopo “di far rientrare le emissioni acustiche dell’attività nel suo complesso nei limiti della normativa vigente.
D’altra parte, quanto al quinto motivo, non pare mancato un coinvolgimento della ricorrente nelle questioni della rumorosità derivante dai mezzi stazionanti nel parcheggio, come dimostra il già richiamato allegato 7 di parte ricorrente e, nonostante il tempo trascorso, non risulta che le questioni stesse siano state adeguatamente affrontate e risolte dalla ricorrente medesima”. Il caso nel suo primo grado di giudizio si è concluso.