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Prezzi bloccati dal Mise da 35 anni, risarcimenti milionari a due aziende in provincia di Pisa

23 maggio 2022 | 14:52
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Prezzi bloccati dal Mise da 35 anni, risarcimenti milionari a due aziende in provincia di Pisa

La Toscogas di Altopascio capofila dell’azione legale contro il ministero: ora è arrivata la sentenza definitiva

Il prezzo di alcuni prodotti petroliferi bloccati per anni, ma solo per determinati settori: è da questi presupposti che è nata una azione collettiva di risarcimento, con capofila una società lucchese, di Altopascio, che ha ottenuto una sentenza definitiva favorevole dopo ben 35 anni. Il Mise è ora costretto a pagare in totale circa 4 milioni di euro di danni ma con interessi a rivalutazione a partire dal 1987. Alla fine sarà quasi il doppio la somma da totale da sborsare per il ministero.

Un incredibile e rocambolesco contenzioso che andava avanti come detto dal 1987, e dopo innumerevoli e alterne vicende giudiziarie, si è concluso nei giorni scorsi con la sentenza della corte d’Appello di Roma che a seguito di rinvio della suprema corte di Cassazione ha chiuso la vicenda condannando il Ministero dello sviluppo economico al maxi risarcimento milionario nei confronti di dieci aziende. La capofila dell’azione giudiziaria collettiva era la Toscogas spa di Altopascio, insieme alla Cobel srl, di Lucca, altre due aziende di Pisa, e 6 società di altre regioni. Le imprese, che svolgono tutte l’attività di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi per il riscaldamento ed altri usi, convennero in giudizio all’epoca il Ministero dell’industria, commercio ed artigianato ed il Comitato Interministeriale prezzi, per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dal mancato adeguamento dei margini minimi obbligatori per la distribuzione dei prodotti petroliferi per il riscaldamento, assumendo di aver dovuto operare per oltre dieci anni sulla base di un margine minimo obbligatorio mai adeguato.

Con delibera del 9 luglio 1982 il Cip, nell’istituire il regime di sorveglianza dei prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, aveva mantenuto il regime di prezzi amministrati per quelli alla distribuzione, prevedendo l’allineamento dei prezzi al consumo alla media europea e la determinazione autoritativa dei margini minimi obbligatori dovuti per la distribuzione, e demandando ad un’apposita commissione interprofessionale la relativa revisione,  i giudici hanno rilevato che tale revisione aveva avuto luogo soltanto una volta nell’ottobre 1982, in quanto la commissione era stata dichiarata decaduta con sentenza del Tar del Lazio nel  1984, a causa della non delegabilità della funzione attribuita al Cip. Per effetto di tale pronuncia il potere di procedere alla determinazione dei margini minimi obbligatori era tornato al Cip, il quale aveva omesso di provvedervi, e le società hanno affermato che l’aver dovuto operare per oltre dieci anni sulla base di un margine non adeguato aveva impedito loro di beneficiare degli aumenti collegati ai maggiori costi dei carburanti ed ai maggiori prezzi corrisposti ai raffinatori ed ai grossisti, con conseguente compressione dei ricavi. Tesi condivisa dai giudici della suprema corte di Cassazione che lo scorso hanno avevano rinviato gli atti, del lungo contenzioso, alla corte d’Appello di Roma, competente, solo per quantificare i danni definitivamente.

La Cassazione ha escluso che la generica inerzia dell’amministrazione, non accompagnata dalla volontà di realizzare un evento contra ius, consentisse di ravvisare un reato, ma ha ritenuto tuttavia sussistente, in conformità del principio enunciato dalla precedente sentenza sempre della Cassazione, un illecito a carattere permanente, ed affermando quindi che il diritto delle società al risarcimento non poteva ritenersi prescritto. Si legge infatti nella sentenza della corte d’Appello di Roma: “Premesso di dover procedere esclusivamente alla quantificazione del danno subito dalle attrici, la corte d’Appello ha richiamato gli importi determinati dal ctu a tal fine nominato, osservando che quest’ultimo aveva provveduto per ciascuna società a stabilire il totale della perdita per mancato guadagno in relazione ai prodotti commercializzati, rettificando i coefficienti relativi ai margini e ai pesi applicati alle quantità prodotte. Ha, quindi, provveduto a stabilire il totale delle perdite per mancato guadagno, in relazione ai prodotti commercializzati (gasolio per riscaldamento – kerosene – gasolio agricolo – fluido combustibile – gasolio autotrazione) per ciascuna società, tenendo conto delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte”.

Nel dettaglio il Mise dovrà pagare a Toscogas spa 779.504,37 euro; alla Casacci Petroli srl 213.303,28 euro; alla Cobel Servizi srl 336.810,67 euro; alla Serchio Stacchini  & C sas di Pisa 162.423,46 euro; alla Fratelli Ladi Carlo e Roamno di Pisa 406.714.08 euro; alla ditta Eredi di Ciarmatori Alfonso 379.163,09 euro; al fallimento Drusian s.a.s.  1.098.965,96 euro; alla Carlo Aliprandi Carburanti srl 288.316,86; alla Benucci Terni snc 92.789,25 euro; alla Bonelli Annibale snc 120.590,83 euro.

Tutte cifre cui andrà aggiunta la rivalutazione monetaria (secondo indici Istat/Foi) da calcolare sugli importi dal 5 febbraio del 1987. Il Mise è stato condannato anche a pagare circa 200mila euro di spese di giudizio di tutti i gradi del lungo processo ora terminato.