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“Quell’asilo fatto senza i dovuti atti”. Il Comune non fece l’esproprio negli anni ’70 e ora dovrà rifondere i proprietari

16 febbraio 2022 | 20:06
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“Quell’asilo fatto senza i dovuti atti”. Il Comune non fece l’esproprio negli anni ’70 e ora dovrà rifondere i proprietari

Ora il municipio, retto da Ilaria Parrella, dovrà decidere se restiture il bene e demolire l’asilo o rifondere gli eredi

Questa volta a creare una difficoltà sul percorso amministrativo della sindaco di Santa Maria a MonteIlaria Parrella non è l’opposizione di centrosinistra, ma bensì uno “spettro” del passato, quello dei genitori “politici” di chi oggi siede sui banchi della minoranza.

Correva l’anno 1973, il mondo era ancora diviso tra blocco Sovietico e patto Atlantico e a Santa Maria a Monte l’amministrazione comunale era retta dal sindaco del Pci Lino Calvaresi. L’amministrazione comunale a un certo punto decide di costruire, viste le esigenze della collettività, un asilo in via Anna Frank a Montecalvoli, sul terreno di propreità di due cittadini, che però per quanto è possibile sapere, decidono di non opporre mai resistenza alla decisione della giunta comunale. E così, con decreto d’urgenza, il terreno viene occupato e l’asilo realizzato. Il municipio però si scorda di fare gli atti di esproprio e di rifondere i proprietari del terreno. La cosa rimane nei meandri della storia fino al 2021, quando la vicenda finisce nelle aule di tribunale e pochi giorni fa arriva una prima sentenza di condanna per il Comune.

Il Municipio di Santa Maria a Monte ora dovrà pagare i danni ai legittimi proprietari del terreno occupato irregolarmente negli anni ’70 e decidere se acquisirlo o restituirlo. Ma sul terreno c’è una scuola materna, ancora utilizzata dalla collettività.

Per il tribunale quel terreno, dove sorge una scuola, è stato occupato in modo non conforme alla norma. Infatti le pratiche, secondo i giudici, furono fatte in modo irregolare e incompleto da parte del Comune. Nessuno però si è accorto del problema fino a che i chiamati all’eredità dei due vecchi proprietari avviano le pratiche per la successione dei beni e si accorgono che qualcosa non torna.

Gli aventi diritto all’eredità in sede di successione si accorgono della totale mancanza di documenti relativi all’esproprio e scoprono che non esiste di fatto nessun iter regolare seguito dal Comune per l’acquisizione del terreno, un terreno di circa 600 metri quadrati. A quel punto gli eredi si rivolgono prima al giudice ordinario a Pisa che li rimanda al Tar per competenza e lunedì scorso 14 febbraio, i giudici amministrativi della Toscana hanno emesso la sentenza di primo grado.

Ora il Comune è obbligato o ad acquisire il bene attraverso atti regolari di esproprio e relativo pagamento o a restituirlo“perché è indubbio – scrivono i giudici – che la proprietà sia rimasta in capo a chi ne aveva diritto e oggi quindi transi agli eredi”. In pratica gli eredi loro malgrado si sono trovati proprietari del terreno e dell’edificio che ospita l’asilo in quanto l’immobile è stato costruito su un terreno che non era mai diventato comunale.

Il Comune quindi ora deve pagare circa 10mila euro di risarcimento danni per eventuale demolizione e 4mila euro di spese legali e circa 2mila euro all’agenzia delle Entrate che ha fatto la perizia del bene per sanare la vicenda giudiziaria.

Per gli eredi il valore dell’immobile è di circa 140mila euro e ora l’amministrazione comunale, se non deciderà di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato, dovrà attivare le pratiche legali e regolari per l’eventuale acquisizione dell’immobile o restituirlo ai legittimi proprietari che non sono tenuti a mantenere “in vita” la scuola materna che intanto è stata costruita sul loro terreno, quindi si apre anche una pagina politica della vicenda, visto che la decisione di acquisire o cedere l’immobile dovrà essere assunta dall’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte retta dall’incolpevole sindaco Ilaria Parrella, che per il momento si limita a dire: “Agli avvocati del Comune la sentenza non è ancora arrivata, aspettiamo e poi decideremo cosa fare”.

Si legge infatti nella sentenza del Tar: “Sul piano fattuale non vi è sostanziale contrasto tra le parti in ordine all’illegittima apprensione da parte dell’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte della parte della particella 882 del foglio 28 sopra analiticamente individuata, dovendo per altro verso rilevarsi, quanto ai profili soggettivi della colpa, che, in analoghe fattispecie, si è pacificamente ritenuta la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano”.

Fermo restando, quindi, l’obbligo per il Comune di Santa Maria a Monte di prendere una decisione sulla questione, sicuramente attraverso una passaggio politico in giunta e in consiglio comunale, tanto più che questo rischia di essere un debito imprevisto e imponderabile, l’ente sarà libero di prendere la decisione che più riterrà opportuna sulla base degli interessi collettivi in gioco.