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Liquami conciari nell’Usciana, la Cassazione conferma la condanna

26 novembre 2021 | 17:51
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Liquami conciari nell’Usciana, la Cassazione conferma la condanna

I fatti risalgono al 2012 e coinvolsero l’allora depuratore industriale di Ponte a Cappiano

Liquami dell’ex depuratore industriale di Ponte a Cappiano nel canale Usciana, la Corte di Cassazione conferma la condanna per l’ex presidente del consiglio di amministrazione dell’ex Consorzio conciario di Fucecchio. Presidente e direttore generale, all’epoca dei fatti, erano stati condannati a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni di reclusione. Il tribunale aveva per altro confermato la confisca di beni del Consorzio, ora sciolto, per un milione e 155mila euro e le condanne risarcitorie in favore del Ministero dell’Ambiente, del Comune di Fucecchio, di Italia Nostra e di Legambiente.

Secondo gli ermellini, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012, al fine di far conseguire all’ente un ingiusto profitto costituito dall’abbattimento dei costi per lo smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione conciaria, i liquami erano stati sversati nell’alveo di un torrente. Così accadeva, sempre secondo i magistrati, anche per la ricezione dei rifiuti da trattare eccedenti il limite imposto dall’autorizzazione ambientale integrata, che arrivavano dall’attività del depuratore ma anche da terzi attraverso il trasporto su gomma.
Inoltre, sempre secondo i giudici, al depuratore venivano alterati i risultati delle analisi del laboratorio interno al Consorzio e venivano falsificati anche i campioni relativi ai controlli effettuati dall’Arpat.

Dopo il primo grado di giudizio già il tribunale di Firenze nel 2018 aveva parzialmente ridotto le pene per presidente e direttore. Oggi poi si legge nella sentenza con cui la Cassazione ha rigetta il ricorso dell’allora presidente: “Occorre rilevare che mentre il carico inquinante deriva dalla stessa natura di rifiuto dei reflui trasportati dalle autobotti, la sua eccedenza sul piano quantitativo risulta, a tacer d’altro, dallo sforamento costante da parte dell’impianto di depuramento dei limiti previsti dall’autorizzazione integrata ambientale che avrebbe imposto l’automatica sospensione del trattamento dei rifiuti trasportati su gomma. Se tale rilievo è di per sé ampiamente sufficiente ad integrare l’ingente quantitativo solo che si abbia riguardo alla pericolosità complessiva della condotta rapportata al contesto di riferimento, va comunque soggiunto che la Corte distrettuale motiva diffusamente in ordine all’imponente quantitativo dei rifiuti su gomma, di per sé considerato, avendo evidenziato che perveniva quotidianamente presso il Consorzio, secondo le deposizioni testimoniali raccolte, un numero non inferiore ai 30-40 camion al giorno che scaricavano regolarmente il loro carico e che le analisi di ingresso, effettuate peraltro soltanto a campione e non con la regolarità prescritta, venivano a volte anch’esse falsificate, così come emerso da molte delle schede sequestrate che riportavano correzioni manoscritte a matita con valori ridotti rispetto a quelli indicati nella scheda”.

E infine: “La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna alla rifusione delle spese delle parti civili Legambiente Toscana e Comune di Fucecchio che liquida in  3.150 euro per ciascuna, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile, delle spese della parte civile Ministero della Transizione Ecologica, che liquida in complessivi  5mila euro”.