Non realizzano i bagni per l’impianto sportivo, il Tar annulla l’aggiudicazione della gara

Per i giudici è tutto da rifare
Non realizzano i bagni per il pubblico di un impianto sportivo: il Tar annulla aggiudicazione della gara d’appalto. Lo scorso anno il Comune di Pisa aveva indetto la gara pubblica per l’affidamento del campo sportivo di calcio a 7 del Cep di via Perin del Vaga, da aggiudicare seguendo il criterio dell’offerta più vantaggiosa. La la concessione del campo sportivo avrà una durata massima di 20 anni e l’affidamento comporterà la corresponsione da parte del concessionario di un canone annuo determinato nell’offerta economica definita in sede di gara, che non potrà essere inferiore ad 4.747 euro (più iva) all’anno.
Vince il bando di gara la società che aveva in gestione temporanea l’impianto (l’Asd Turris) che dopo un intervento di pulizia e di bonifica, ne ha organizzato i campi solari per ragazzi e bambini, che si stanno tutt’ora svolgendo, con l’attivazione anche di progetti di pet therapy dedicati ai bambini disabili. Ma a seguito del ricorso alla giustizia amministrativa da parte della Nuova Polisportiva Popolare Cep, il Tar ieri (9 luglio) lo ha accolto e “per l’effetto: dispone l’annullamento della determinazione 27 novembre 2020, n. 1548 del Dirigente il Settore Programmazione LLPP.-Edilizia pubblica-Sport-Att. Produttive del Comune di Pisa; b) dichiara l’inefficacia della convenzione di cui alla scrittura privata 11 febbraio 2021 Rep. 56115, fasc. 99 del Comune di Pisa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza”.
Nonostante fosse previsto dal bando di gara e dalle disposizioni del Coni però qualcosa non ha funzionato e non sono stati realizzati i servizi igienici per il pubblico. Da qui la sentenza dei giudici amministrativi che ha annullato l’intera procedura di aggiudicazione della gara. Si legge infatti in sentenza: “In definitiva, risulta evidente come l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non contemplasse la realizzazione dei servizi igienici a servizio delle tribune (posta indubitabilmente a carico del concessionario, avendo l’Amministrazione concedente chiarito, a specifica richiesta della ricorrente, come detto onere ricadesse sul gestore) e come pertanto dovesse essere esclusa dalla procedura per mancanza di un requisito obbligatorio per il rispetto delle prescrizioni di cui al d.m. Interno 18 marzo 1996 e per l’utilizzazione della tribuna da parte del pubblico sicuramente presupposta dall’intera strutturazione di gara (come già detto, comprensiva di campo di gioco e tribuna) e chiaramente prospettata dal già citato punto A4 del progetto tecnico della controinteressata; quanto sopra rilevato in ordine alla mancanza, nel progetto tecnico della controinteressato, di un requisito indispensabile per l’esercizio dell’impianto rende poi sostanzialmente superflua la problematica relativa alla mancanza, nel Pef dell’indicazione dei costi di realizzazione dei servizi igienici (problematica che si presenta, in un certo senso, più “sfumata” vista la possibilità, segnalata dal Commissario 2 in sede di esame del Pef della controinteressata, che i relativi costi potessero comunque trovare copertura nel progetto complessivo di gestione economica dell’impianto)”. Tutto da rifare.