L'omicidio di Santa Croce |
Cronaca
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Dieci anni all’ex pugile per un pugno all’autonoleggio. Costò la vita a un anziano di San Miniato: la condanna è definitiva

24 giugno 2021 | 11:12
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Dieci anni all’ex pugile per un pugno all’autonoleggio. Costò la vita a un anziano di San Miniato: la condanna è definitiva

Il 70enne morì ad otto mesi dall’aggressione, per gli inquirenti si trattò di omicidio preterintenzionale

Definitiva la condanna a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale nei confronti di Nicolas Berardi. Così ha stabilito la suprema corte di Cassazione. Secondo la ricostruzione dei giudici fu il 25enne, ex pugile,a sferrare il pugno, che otto mesi dopo avrebbe avuto esiti mortali per Antonio Rossi, 70 anni, di San Miniato.

Il fatto avvenne nell’autonoleggio Rossi Rent di Santa Croce il 23 agosto 2018. A confermare la sentenza di primo grado del tribunale di Pisa, in sede di abbreviato, era stata lo scorso anno la corte d’assise d’appello di Firenze. In tribunale l’imputato, prima della sentenza, aveva chiesto scusa e perdono. Tutto nacque durante il noleggio di una macchina da parte del giovane: Rossi infatti era titolare di un autonoleggio di Santa Croce. Dopo l’aggressione il giovane scappò e i carabinieri riuscirono ad arrestarlo dopo una fuga durata più di 10 ore, ad Altopascio.

Il pugno mandò l’anziano imprenditore a sbattere contro uno spigolo del tavolo. Antonio Rossi non si riprese più e spirò otto mesi dopo in ospedale. L’iniziale quadro lesivo aveva determinato una concatenazione di eventi fisiopatologici definibili come “sindrome da immobilizzazione o ipocinetica dell’anziano”, che aveva, a sua volta, compromesso irrimediabilmente le funzioni vitali del Rossi, sì da condurlo al decesso per insufficienza respiratoria acuta. Per gli ermellini che hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso: “Ebbene, di fronte a questa consistente mole di elementi di segno negativo, che la Corte ha elaborato per giustificare sia la reiezione della richiesta delle circostanze attenuanti generiche che la non mitigazione della pena, il ricorrente non fa altro che agitare il tema della relazione pretermessa, quando è evidente che la Corte di merito ha valorizzato una mole di elementi di grande valenza giustificativa, implicitamente negando che la contestualizzazione familiare della personalità del prevenuto potesse valere quale elemento a discarico”. La condanna ora è definitiva.