Rsa di Montopoli, i lavori possono proseguire: vittoria al Tar contro la Soprintendenza

Era sorto un contenzioso per alcune lapidi tutelate
Una querelle giudiziaria tra l’Oasi Madonnnina del buon viaggio di Montopoli e la Soprintendenza alle belle arti di Pisa è terminata nei giorni scorsi con una sentenza del Tar. La struttura che dal 2018 è diventata una Residenza sanitaria assistenziale dedicata agli anziani (Rsa) dopo aver ottenuto la sospensiva in sede cautelare del provvedimento della Soprintendenza ora ha vinto anche nel merito.
La vicenda era relativa ad alcuni lavori di restauro dell’edificio dello scorso anno. Secca e lapidaria la risposta dei giudici in sentenza che hanno annullato il provvedimento di diniego accogliendo le tesi della struttura che avevano sollevato questioni inerenti l’eccesso di potere. La società ricorrente, Mbv Impresa Sociale S.r.l. che è la proprietaria della Rsa aveva ottenuto, nel 2018, un permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione conservativa, restauro e ampliamento funzionale, finalizzato alla destinazione del complesso.
Nel corso dei lavori, era intervenuta sul cantiere la locale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, i cui funzionari, verificata l’assenza di vincoli diretti sull’immobile, hanno comunque avvertito la proprietà della possibile presenza di alcuni beni e/o elementi di valore sottoposti a tutela.
Con istanza del 24 luglio 2020, la ricorrente aveva poi chiesto alla Soprintendenza di essere autorizzata al distacco di due lapidi poste sulla facciata esterna del fabbricato, onde poter proseguire nella ristrutturazione, che prevede fra l’altro la posa di un “cappotto” termico esterno.
L’autorizzazione era stata negata con il provvedimento del 29 ottobre 2020. Il Tar in sede cautelare aveva già sospeso l’efficacia del diniego in attesa della sentenza di merito arrivata nei giorni scorsi. Oggetto del contendere due lapidi sulla facciata esterna dell’immobile che la società aveva chiesto di rimuover per effettuare i lavori di coibentazione per poi rimetterle al loro posto. “È pacifico, per altro verso, che nessun vincolo grava sulle lapidi oggetto del diniego di distacco opposto alla società ricorrente, le quali debbono pertanto ritenersi sottoposte alla sola disciplina di tutela dettata dall’art. 50 del d.lgs. n. 42/2004, conclusione che la stessa difesa erariale mostra di condividere. Se così è, non possono che ribadirsi le medesime considerazioni anticipate dal collegio in esito alla fase cautelare, circa l’insussistenza del vincolo finalistico – il restauro delle lapidi stesse – cui il provvedimento impugnato ha ritenuto doversi subordinare l’autorizzazione al distacco. Nessuna indicazione in tal senso si trae invero dalla norma sopra citata, la quale non contiene alcuna aprioristica limitazione alla possibilità di autorizzare il distacco. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato”. I lavori possono proseguire.