L’AgCom ordina a Spinelli di rimuovere il post contro Salvini e la Lega



In tempi record l’Autorità per le Comunicazioni dà ragione al consigliere Pilastri e ‘censura’ il sindaco per quanto scritto a mezzo Facebook in occasione della visita di Salvini
Pilastri 1 – Spinelli 0. Si chiude così il primo round della scontro a colpi di carte bollate tra il consigliere comunale Leonardo Pilastri della Lega (fino a poche ore fa anche candidato al consiglio regionale nel collegio Firenze per la Lega) e il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli che in questa corsa elettorale ha sostenuto il candidato alla presidenza della Regione Eugenio Giani.
I fatti sono semplici nel loro svolgimento nonostante Spinelli in pochi minuti sia riuscito a chiamare in causa vari articoli di legge in particolare delle leggi sulla comunicazione durante periodi elettorali. Non solo secondo l’AGCom ovvero l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sarebbe anche riuscito ad infrangere questi articoli di legge, concettualmente utilizzando alcuni degli strumenti propri di un sindaco per comunicare con la cittadinanza, per lanciare messaggi elettorali contro la campagna del centrodestra. Il concetto di fondo, secondo quanto espresso dall’AGCom è che gli amministratori pubblici in carica non possono partecipare alle campagna elettorali in qualità di amministratori e quindi se si esprimono pareri politici nella veste di sindaco si violano le leggi, ma veniamo ai fatti.
Il giorno 9 settembre 2020 a Fucecchio era tempo di campagna elettorale perché il 20 e il 21 settembre si sarebbe votato per il rinnovo del presidente e del consiglio regionale. Il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini si trovava proprio nella città del Montanelli per sostenere Susanna Ceccardi. Ora Fucecchio, è noto, è governata dal centrosinistra e dal sindaco Alessio Spinelli, che durante il comizio di Matteo Salvini, fa capolino nel pubblico per altro secondo quanto riferito dagli esponenti del centrodestra, portando sottobraccio un pacco di volantini elettorali di Eugenio Giani.
Il sindaco dopo questa provocazione, decide di affidare il suo pensiero ad un post su Facebook utilizzando la pagina Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio. Di cui trovate una foto in galleria.
Le parole sono pensati, e agli esponenti e candidati di centrodestra la cosa non piace, in particolare a Leonardo Pilastri che presa carta e penna inoltra due esposti, il primo al CoRecom il comitato regionale per le comunicazioni, la declinazione locale della AGCom, emanato e amministrato dalla Regione Toscana. Pilastri evidenzia come il sindaco di Fucecchio non si sia attenuto alle disposizioni di legge in materia di comunicazione elettorale vista la sua carica. Il secondo esposto di Pilastri va al prefetto di Firenze perché il sindaco avrebbe censurato la condotta dei carabinieri e in generale agenti di pubblica sicurezza presenti al comizio per garantire l’ordine pubblico e il diritto di Salvini di esprimere il proprio pensiero.
La risposta del CoRecom non tarda ad arrivare e il Comitato regionale il 15 settembre propone l’archiviazione dell’esposto, ma non la vede così L’AGCom, che forse scevra da meccanismi territoriali, valuta severamente e in modo più asettico l’operato di Spinelli o di chi per lui, in particolare il fatto che un sindaco abbia utilizzato una pagina Facebook propria della sua funzione di primo cittadino, (Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio), riconducibile alla sua funzione di rappresentante legale del comune, per fare campagna elettorale ed esercitare un atteggiamento critico verso Matteo Salvini e il candidato di centrodestra alla presidenza della regione Susanna Ceccardi. Cosa questa vietata da varie disposizioni di legge.
Così L’AGCom, il 16 settembre nella sua funzione di garante, ribalta quanto detto da CoRecom e sanziona il post di Spinelli richiamando a vari articoli di legge che trovate nel pronunciamento che riportiamo sotto e ordina al Comune di Fuecchio (e quindi al suo legale rappresentante Alessio Spinelli) la rimozione dello stesso post, con tanto di spiegazione al lettore dell’avvenuta rimozione e entro 24 ore dalla notifica dell’atto, che per quanto ci è dato sapere sarebbe avvenuta tra la giornata di venerdì e sabato scorsi, visto che il documento è stato reso pubblico dall’AGCom nella giornata di sabato e per prassi la notifica degli atti dovrebbe arrivare prima della loro divulgazione pubblica ai diretti interessati.
Non solo AGCom nell’ordinanza sottolinea anche come l’inottemperanza darà luogo ad una sanzione amministrativa a carico dello stesso Spinelli, che qualora il sindaco volesse impugnare dovrà esser dibattuta davanti al Tar del Lazio.
Quanto sopra, il Cuoio in Diretta lo ha divulgato solo oggi dopo la chiusura dei seggi ovvero dopo le 15 di lunedì 21 settembre per evitare di incorrere nella violazione delle leggi sulla comunicazione in tempo di campagna elettorale e votazioni.
Ora non rimane che vedere cosa farà il prefetto di Firenze in merito alla censura che il sindaco aveva avanzato nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza, che è bene ricordarlo in una repubblica democratica in nessuna maniera possono dipendere nella loro azione di garanti della sicurezza e nell’esercizio delle loro funzioni dal sindaco di un comune, ma sempre e solo dal prefetto e dall’autorità giudiziaria, altrimenti si rischierebbe di ridurre, carabinieri, polizia locale, polizia di Stato, Guardia di finanza e le altre forze dell’ordine a una sorta di milizia al soldo dell’espressione politica locale.
Il post è stato rimosso oggi. “Sono colpito e contento – ci ha tenuto a sottolineare Pilastri sull’ordinanza AgCom – per la rapidità con cui la risposta da parte dello Stato è arrivata. E’ un bel segnale, perché lo Stato c’è, è vigile e rapido nelle risposte”.
IL TESTO DELL’ORDINANZA
DELIBERA N. 466/20/CONS
ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FUCECCHIO (FI) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e, in particolare, l’articolo 9;
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, l’articolo 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;
VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;
VISTA la delibera n. 323/20/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020”;
VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “Il
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Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;
VISTA la nota del 15 settembre 2020 (prot. n. 0374489) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fucecchio (Fi), a seguito della segnalazione presentata dal candidato Consigliere comunale Leonardo Pilastri per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco del Comune di Fucecchio in relazione alla pubblicazione “dal giorno 8 settembre u.s. in poi” di alcuni post con indicazione di voto per le prossime elezioni regionali sul profilo Facebook “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio”. In particolare, il Comitato, nel rilevare “l’estraneità dell’amministrazione comunale ai contenuti pubblicati sul profilo oggetto di segnalazione”, ha proposto l’archiviazione degli atti;
ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota con la quale il Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:
– “l’articolo 9 della legge n. 28/2000 che è direttamente destinato alle amministrazioni pubbliche intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti che ne esercitano le funzioni, e mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali”;
– i post su Facebook oggetto di segnalazione non sono stati pubblicati sul profilo istituzionale del Comune ma “sulla pagina personale che si chiama “Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio”, la quale in precedenza, […] si chiamava “Alessio Spinelli candidato sindaco di Fucecchio”;
– “l’ente Comune di Fucecchio, su Facebook e su altri social media, ha delle pagine proprie di carattere istituzionale che non […] risulta facciano propaganda politica perché sono al servizio di tutta la comunità e la gestione dei contenuti da parte del personale tiene in altissima considerazione questo punto”;
– “è quindi evidente che la […] pagina Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio, sia uno strumento personale che in via del tutto sporadica e occasionale riporta contenuti riconducibili alla comunicazione istituzionale del Comune di Fucecchio. Certo non in questo specifico post dove peraltro è evidente che le mie esternazioni non potevano mirare a fornire, nell’episodio denunciato, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, della mia persona (o dell’amministrazione che rappresento o dei suoi organi)”;
PRESA VISIONE del profilo Facebook “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio” e del post pubblicato in data 9 settembre 2020 che riporta la seguente frase “Dopo essermi recato a visitare il lavoro di ristrutturazione dell’ambulatorio di Massarella […]”, oggetto di segnalazione, ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;
CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è
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fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;
CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);
CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;
CONSIDERATO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);
CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;
RILEVATO che il post pubblicato sul profilo Facebook “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio” riporta l’indicazione “Sindaco di Fucecchio” e appare, pertanto, riferibile al Sindaco di Fucecchio nella sua veste istituzionale;
RITENUTO che il post in questione, recando un riferimento alla carica istituzionale del Sindaco di Fucecchio, sia sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l’iniziativa
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all’amministrazione comunale in quanto il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’ente;
RILEVATO inoltre che il profilo Facebook “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio” riporta tra le pagine correlate la pagina istituzionale del Comune di Fucecchio;
RILEVATO che, allo stesso modo, dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Fucecchio è possibile accedere, tra le pagine correlate, alla pagina “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio”;
RITENUTO, pertanto, che il post oggetto di segnalazione costituisca iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’amministrazione comunale di Fucecchio;
RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione adottata dal Sindaco di Fucecchio ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020 e alla campagna per le elezioni regionali che si svolgeranno il 20 e 21 settembre 2020;
RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione del post del 9 settembre 2020 sul profilo Facebook “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio”, oggetto di segnalazione, non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni riportate nel post oggetto di segnalazione ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed elettorale senza compromettere l’efficace funzionamento dell’ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che il post riporta l’indicazione del nome del Sindaco di Fucecchio nella sua veste istituzionale;
RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza del post oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;
RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato per le comunicazioni della Toscana;
RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”;
RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, del post che riporta la seguente frase “Dopo essermi recato a visitare il lavoro di ristrutturazione dell’ambulatorio di Massarella […]”, oggetto di segnalazione, pubblicato sulla pagina Facebook “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio”;
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UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
ORDINA
al Comune di Fucecchio, entro il termine di un giorno dalla notifica del presente provvedimento, di rimuovere dal profilo Facebook del Sindaco “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio” il post che riporta la seguente frase “Dopo essermi recato a visitare il lavoro di ristrutturazione dell’ambulatorio di Massarella […]”, e di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio, sulla home page, entro il medesimo termine di un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di cinque giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook “Alessio Spinelli Sindaco di Fucecchio” del post del 9 settembre 2020 relativo alla visita del Sindaco all’ambulatorio di Massarella. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.
Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi – Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli”– Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.
La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.
La presente delibera è notificata al Comune di Fucecchio e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 16 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone