Disabile esclusa da concorso, Tar dà torto a Comuni

27 gennaio 2017 | 15:31
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Disabile esclusa da concorso, Tar dà torto a Comuni

Esclusa dal concorso riservato alle categorie protette proprio per la sua specifica disabilità, alla fine trascina i comuni di San Miniato e Santa Croce in tribunale e vince la causa. Una battaglia, come gli avvocati della parte ricorrente hanno più volte spiegato, di principio.

La storia comincia nel 2015 e per l’esattezza a pubblicare il bando non è direttamente il comune di San Miniato ma l’Upa, Ufficio personale associato, anche se poi il posto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe stato al municipio sanminiatese. Vittima di questo episodio, è una ragazza del territorio con una disabilità importante che le garantisce il diritto di accedere ai posti di lavoro della pubblica amministrazione riservati alle persone con handicap come prevede la legge 68 del 1999.
Questa la vicenda. La ragazza, a metà 2015, termina uno stage svolto al comune di San Miniato e circa tre mesi dopo il comune bandisce attraverso l’Upa un concorso per andare a ricoprire la stessa mansione o mansioni affini, a tempo indeterminato. Nel bando si parlava di una posizione B3 area amministrativa in qualità di collaboratore amministrativo/servizi generali riservato ai soggetti individuati dall’articolo 1 della legge 68 del 1999 ovvero la legge che riserva i posti di lavoro ai diversamente abili.
Nel bando però viene espressamente detto che era necessario proprio quel requisito che la giovane, perfettamente in grado di intendere e volere, non poteva possedere a causa della sua disabilità. Sempre nel bando, però, non si specifica per quale motivo si richiedesse quello specifico requisito. La giovane, a questo punto, chiede spiegazioni visto che era sua intenzione partecipare alla selezione pubblica riservata alla sua categoria. La pubblica amministrazione con cui si interfaccia è l’Upa e poi diventerà in sede giudiziaria il Comune di San Miniato. La giovane aspirante lavoratrice, che fino a pochi mesi prima in sede di stage svolgeva mansioni simili, decide di presentare ugualmente domanda di ammissione che le viene respinta. A questo punto prende avvio l’azione legale. La ragazza si rivolge agli avvocati Gian Paolo Stefanelli dello studio Libra di Empoli e all’avvocato Maria Dell’Anno di Firenze, esperta amministrativista. I due legali studiano il caso e vi ravvedono gli estremi per intentare un ricorso al tribunale amministrativo toscano: il Tar impugnando la mancata ammissione al concorso e allo stesso tempo il bando stesso dove ravvisano delle irregolarità perché nel testo del bando viene detto che tra i vari requisiti richiesti vi era quello che non possedeva a causa della sua disabilità, la ragazza che quindi veniva esclusa, ma non ne viene data dettagliata motivazione sulla base del mansionario del futuro impiego come prevede la legge.
Dopo l’impugnazione davanti al Tar fiorentino avvenuta nell’ottobre 2015, la pubblica amministrazione va avanti per la sua strada ed espleta la prima parte delle selezioni previste dal bando di concorso ovvero le prove scritte, ma a novembre dello stesso anno il Tar accoglie in via cautelare la richiesta di sospensiva del concorso scaturita dal ricorso presentato dagli avvocati Stefanelli e Dell’Anno.
Come primo effetto, il concorso si blocca e una serie di candidati rimangono a metà strada: hanno sostenuto lo scritto ma non possono sostenere l’orale fino a che il Tar non scioglierà i nodi sulla legittimità del bando. A questo punto i legali del comune di San Miniato, che aveva chiesto di bandire il concorso e del comune di Santa Croce che finisce nella vicenda in modo accidentale, visto l’accoglimento della sospensiva, consigliano ai due enti di imboccare una strada di autotutela: il bando di concorso viene ritirato e il concorso sospeso. L’8 agosto viene depositata la documentazione con cui i municipi ritirano il bando. A questo punto si manifesta la questione di principio della giovane, dimostrando che ad animare la sua azione legale non c’era una ragione meramente veniale. Il Tar, visto il comportamento dei comuni che avevano ritirato il bando di concorso, stabilisce la cessazione del contendere ma rimane in essere la possibilità per la ragazza di arrivare ugualmente ad un pronunciamento di sentenza che, è bene precisarlo, non le dà diritto ad accedere al concorso o chiedere di essere ammessa allo stesso, quindi non produce nessun effetto dal quale lei in termini occupazionali possa trarre vantaggio, ma le dà solo ragione o torto nel merito del diritto a cui si era appellata, vedendosi privata di un’opportunità senza giusta motivazione. A questo punto, gli avvocati Stefanelli e Dell’Anno vanno avanti e chiedono al Tar di formulare una sentenza che non tarda ad arrivare. Nel novembre 2016 viene pronunciata la decisione con cui il tribunale amministrativo della Toscana riconosce la ragione alla giovane esclusa dal concorso. Una della motivazioni principali di questa sentenza sta proprio nel fatto che il bando chiedeva uno specifico requisito senza darne motivazione. Sempre il tribunale, alla fine condanna il comune di San Miniato e il comune di Santa Croce a pagare alla giovane proprio in questi giorni, 2500 euro oltre le spese di giudizio per un totale di poco inferiore ai 4mila euro. 

Gabriele Mori