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Fascia parafuoco obbligatoria e fuochi d’artificio vietati: stretta di Fucecchio contro gli incendi

26 luglio 2022 | 18:42
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Fascia parafuoco obbligatoria e fuochi d’artificio vietati: stretta di Fucecchio contro gli incendi

Il sindaco Alessio Spinelli, visto il perdurare delle temperature torride che favoriscono il propagarsi degli incendi, emana nuove disposizioni

Il Comune di Fucecchio stringe le maglie sulla prevenzione degli incendi. Sono in vigore da ieri 25 luglio ulteriori disposizioni oltre a quelle che vietano l’accensione dei fuochi.

Il sindaco Alessio Spinelli, visto il perdurare delle temperature torride che favoriscono il propagarsi degli incendi, corre ai ripari spingendosi con l’ordinanza numero 105 di ieri 25 luglio oltre le norme regionali ed ordinarie che regolano l’accensione dei fuochi emanando ulteriori disposizioni e prescrizioni più restrittive.

Un potere affidatogli dal decreto legislativo numero 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che individua il sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’articolo 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità. Le norme riguardano le aree a cultura cerealicola o foraggera, quelle boscate o rurali e le attività turistiche e ricettive. Vietati anche i fuochi d’artificio salvo speciali deroghe.

Pertanto a partire da ieri (25 luglio) nel territorio del Comune di Fucecchio nelle aree a coltura cerealicola o foraggera i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, dovranno prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o confinanti.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, dovranno invece provvedere, a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, sono obbligati ad assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

Sempre in base alla citata ordinanza è stabilito anche il divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti” dotati di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche.