Discarica Le Conche, Santa Maria a Monte deve pagare a Montopoli Valdarno circa 25mila euro
Il Comune aveva chiesto la disdetta dell’accordo di gestione ma dovrà rifondere gli oneri degli anni fino al 2014
Il Comune di Santa Maria a Monte deve pagare a quello di Montopoli Valdarno circa 25mila euro più interessi. Così ha stabilito il Tar di Firenze nel contenzioso tra i due Municipi sugli oneri di manutenzione delle discariche esaurite. Tutto inizia nel 2014, quando l’amministrazione appena insediata in quell’anno chiede di uscire dal consorzio al 31 dicembre come da accordi, ma restano da pagare i debiti anche per gli anni 2012 e 2013, della precedente amministrazione.
Ora il contenzioso è arrivato alla sentenza di merito. Questi i fatti oggetto della causa davanti ai giudizi amministrativi. I Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte hanno costituito un consorzio per la gestione centralizzata delle discariche dei rifiuti urbani e industriali, il quale ha affidato alla società consortile Consorzio impianti di smaltimento, Cis spa, partecipata sia dai Comuni che dalle associazioni dei datori di lavoro rappresentative del territorio, l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle singole discariche. Detta società consortile, nell’anno 2007, è stata posta in liquidazione volontaria a fronte del totale riempimento delle discariche. Conseguentemente, Comuni e associazioni datoriali il 3 dicembre 2009 hanno sottoscritto un accordo per la ripartizione degli oneri di manutenzione delle discariche esaurite.
Per quanto di interesse nella presente sede, ai fini della manutenzione post esercizio della discarica Le Conche di Montopoli, le associazioni datoriali si sono impegnate a corrispondere un contributo al Comune capofila, individuato in Montopoli di 20mila euro annui. Al capofila sono stati assegnati i compiti di provvedere all’attività manutentiva e di rendicontare il “dettaglio degli oneri sostenuti”; i Comuni hanno anche concordato (art. 5 dell’accordo) che gli oneri per tali attività fossero ripartiti, al netto del contributo delle Associazioni Datoriali, in proporzione all’entità della popolazione residente in ciascun territorio comunale alla data del 31 dicembre di ogni anno. A partire dall’aprile 2014 il Comune di Santa Maria a Monte ha inteso contestare la perdurante validità degli obblighi discendenti dalla sottoscrizione dell’accordo, ritenendo che il criterio di ripartizione degli obblighi in capo ai singoli comuni basato sul numero degli abitanti non fosse rappresentativo dei conferimenti effettivi e ritenendo anche mutate le condizioni di gestione complessiva spese ricavi della discarica Le Conche.
Ha quindi presentato disdetta formale dell’accordo con nota 17 aprile 2014, che il Comune di Montopoli Valdarno ha ritenuto irricevibile. E i giudici hanno così stabilito in sentenza: “Nel merito, valgano le seguenti considerazioni. Il Comune di Santa Maria a Monte, con nota in data 17 aprile 2014, ha presentato formale disdetta dell’accordo di cui si tratta. La disdetta deve essere ritenuta validamente presentata poiché l’art. 11 dell’accordo stesso conferisce a ciascuna delle parti sottoscrittrici la facoltà di disdettarlo, con determinate modalità il cui rispetto non è oggetto di contestazione. Ciascun Comune sottoscrittore costituisce ‘parte’ dell’accordo e tanto si evince dalla circostanza che lo stesso è stato stipulato, singolarmente, dal rappresentante legale di ciascun ente.
Ogni Comune è intervenuto nella stipulazione dell’accordo in nome proprio e assumendo quindi, singolarmente, la qualità di parte. Da tanto segue l’infondatezza della pretesa avanzata dal Comune ricorrente, di vedersi riconosciuta in via esclusiva la facoltà di disdettare l’accordo nei confronti dei privati sottoscrittori. Il mandato conferito al Comune capofila ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo è limitato e circoscritto al compito di presentare una relazione annuale con il dettaglio degli oneri sostenuti, ma non implica una spoliazione del potere dei singoli Comuni sottoscrittori di disdettarlo ai sensi dell’articolo 11. Gli altri Comuni rimangono soggetti intervenienti in proprio nell’accordo assumendosi gli obblighi e le facoltà da esso derivanti, ivi compresa quella di proporre disdetta. Stante l’efficacia della disdetta all’accordo formulata dal Comune di Santa Maria a Monte, questa Amministrazione nulla deve relativamente alle annualità successive a quella di inoltro della stessa. Tale Comune, per contro, dovrà rifondere (solamente) gli oneri relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 dai quali non può pretendere la liberazione in forza dell’asserita contrarietà del criterio di riparto convenzionale a principi comunitari, o di una sua irragionevolezza intrinseca”. Il caso si è concluso nel primo grado di giudizio.